Il rispetto solo apparente del requisito della reciprocità, nella ricapitalizzazione sia degli interessi attivi che passivi, implica la nullità della clausola anatocistica
IL CASO: è quanto ha stabilito la Corte di Appello di Bari con sentenza n. 66/2014 in un giudizio patrocinato dallo studio Massarelli, nel quale l’appellante lamentava che, sebbene fosse stata astrattamente prevista in contratto la eguale periodicità nella capitalizzazione sia degli interessi attivi che passivi, in effetti la banca aveva indicato in contratto il tasso “ finito” (conseguente alla ricapitalizzazione) solo per gli interessi passivi e non per gli interessi attivi, il cui saggio restava inspiegabilmente immutato anche dopo la ricapitalizzazione
PRINCIPIO IN DIRITTO: decidendo sulla domanda dell’appellante in tal senso formulata, la Corte di Appello di Bari,con la richiamata sentenza n.66/2014 ha precisato che “trattandosi di contratto stipulato il 14 marzo 2002, il relativo rapporto di conto corrente è soggetto all’applicazione della norma ci cui all’art. 120 TUB (D.lgs n. 385/93), come modificato dall’art.25 D.lgs n. 342/99 e dalla successiva ed attuativa delibera CICR del 9 febbraio 2000”.