L’ampiezza del bavaglio alle eccezioni del garante
Fideiussione, garanzia autonoma e consumatore
In un giudizio patrocinato dall’avv. Roberto Massarelli, con sentenza del 27/2/2025 a firma del dott. Chibelli, il Tribunale di Bari torna sul tema della differenza tra fideiussione e garanzia autonoma.
La differenza è calibrata, secondo orientamento ormai consolidato presso il Tribunale di Bari, sull’ampiezza del “bavaglio” imposta alla possibilità per il garante di muovere eccezioni.
Una cosa infatti – si legge nella sentenza – è la semplice posticipazione della possibilità di muovere eccezioni, rispetto al momento del pagamento: si tratta della classica “clausola di pagamento a prima richiesta” (compatibile con l’esistenza di un negozio di fideiussione e che evoca l’istituto del solve et repete); altra cosa, invece, è il divieto di muovere eccezioni, da cui deriva l’astrattezza dell’impegno di firma (che potrebbe rendere plausibile l’esistenza di un contratto autonomo di garanzia).
Resta da verificare se una clausola che deroga al diritto del fideiussore di far valere eccezioni afferenti il rapporto garantito (ex art. 1947 c.c.), abbia o meno bisogno di specifica trattativa ed approvazione, quando il fideiussore è un consumatore. Un ricorrente indirizzo in tal senso si registra nella più recente giurisprudenza di merito (sent. C. App. Torino n. 163/2025, sent. Trib. Alessandria n. 638/2020)
