In caso di superamento, nel corso del rapporto di conto corrente, del tasso soglia fissato dalla legge antiusura (c.d. usura sopravvenuta) nessun interesse debitore è dovuto
Il fatto: è quanto ha statuito il Tribunale di Bari- Sez. Stralcio di Rutigliano, con sentenza n. 2163/2017, pubblicata il 26/04/2017, a firma della dott.ssa Cristina Fasano, che ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo che era stato richiesto dalla banca, in danno della società obbligata principale e dei fideiussori, opposizione promossa dall’avv. Roberto Massarelli
Il principio di diritto: con la suddetta sentenza n. 2163/2017 la dott.ssa Cristina Fasano, del Tribunale di Bari- sez. Stralcio di Rutigliano, ha fatto proprie, in tal senso, le istanze formulate dagli opponenti, patrocinati dall’avv. Roberto Massarelli, condividendo a tal fine l’elaborato del CTU che, nel ricalcolo del saldo del conto, non aveva addebitato alcun interesse, nei trimestri in cui aveva rilevato il superamento della soglia suddetta