Il terzo che si oppone al pignoramento mobiliare, assumendo di essere proprietario del bene, può fornire la prova per testimoni del proprio diritto, nel solo caso in cui il diritto stesso sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore
Il fatto: è quanto ha statuito il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3637/2016 del 29/06/2016, a firma della dott.ssa Carla Soria, rigettando l’opposizione promossa da un terzo, presunto proprietario del bene pignorato, avverso l’espropriazione forzata avviata dalla società Alfa, assistita dall’avv. Roberto Massarelli
Il principio di diritto: si legge sul punto nella suddetta sentenza n. 3637/2016 a firma della dott.ssa Carlotta Soria del Tribunale di Bari (che ha accolto in tal senso le eccezioni formulate dalla società opposta, patrocinata dall’avv. Roberto Massarelli) il seguente principio di diritto: “l’art. 621 cpc esclude che il terzo opponente possa provare con testimoni, e quindi anche per presunzioni, il proprio diritto sui beni pignorati nella casa del debitore, consentendo di fornire la prova tramite testimoni o presunzioni nel solo caso in cui l’esercizio del diritto stesso sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore”