201407.16
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È nulla, per indeterminatezza dell’oggetto, la clausola che prevede l’addebito di commissioni di massimo scoperto se non sono stati indicati tutti i relativi elementi di calcolo: la percentuale, la base di calcolo, criteri e periodicità di addebito

IL CASO: è quanto ha stabilito la Corte di Appello di Bari con sentenza n. 66/2014 in un giudizio patrocinato dallo studio Massarelli.

PRINCIPIO IN DIRITTO: decidendo sulla domanda dell’appellante, in tal senso formulata, la Corte di Appello di Bari, con la richiamata sentenza n.66/2014, ha statuito in argomento quanto segue: “la c.m.s., per poter essere valida, deve essere determinata contrattualmente o, comunque determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo. In altri termini, è necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo; per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell’effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.

Ove la clausola non preveda espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità, l’addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione”.

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