E’ la banca, non il cliente, che deve provare l’esistenza del contratto
Ha chiarito la Corte di Appello di Bari, con sent. n. 2148/2020 del 9.12.2020, accogliendo le istanze dell’avv. Roberto Massarelli che “di fronte all’affermazione dell’attrice, secondo la quale la banca aveva praticato addebiti illegittimi in assenza di qualsivoglia pattuizione scritta, sarebbe stato onere della banca eccipiente fornire la prova della intervenuta pattuizione, specie considerando che l’attrice nell’atto di citazione non aveva fatto riferimento a un contratto di conto corrente avente forma scritta, sicché non si vede perché avrebbe dovuto produrre in giudizio un contratto del quale non aveva nemmeno sostenuto l’esistenza”