Deve essere precisato nei contratti bancari, nella clausola che legittima lo ius variandi, quali siano le condizioni che consentono alla banca di modificare le condizioni contrattuali
E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Bari, con sentenza numero 3429/2014, in un giudizio di ripetizione di indebito bancario promosso, dalla società Alfa, patrocinata dallo studio Massarelli, nei confronti della Banca Beta.
Con la suddetta sentenza il Tribunale di Bari ha dichiarato la nullità della clausola dello ius variandi con questa motivazione: ” l’articolo 16 delle condizioni prevedeva uno ius variandi unilaterale dell’ istituto di credito senza ulteriori specificazioni: tale diritto poteva essere esercitato a totale discrezione dell’ente creditizio, senza la possibilità per il correntista di opporsi allo stesso”