La discrezionalità del Giudice nella concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
Con ordinanza del 16/2/2021, il Tribunale di Bari, condividendo le difese svolte dall’avv. Roberto Massarelli, rileva che il Giudice dell’opposizione “può” (e non deve necessariamente) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, allorchè l’opposizione non sia fondata su prova scritta o non sia di pronta soluzione. A tal fine, si legge nell’ordinanza, la discrezionalità del Giudice deve fare i conti anche con il giudizio di “adeguatezza” dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato.
