Transfer Pricing e vendite infragruppo
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1311/2025, condividendo le difese dell’avv. Roberto Massarelli, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che aveva ritenuto indeducibile – nell’ambito di operazioni infragruppo – il costo di acquisto di materia prima da società non residenti. La Corte ha indicando il metodo del CUP come criterio preferenziale, in tema di transfer pricing, per la determinazione del valore normale ex art. 110 comma 7 TUIR.
La vicenda nasce dalla notifica di una serie di avvisi di accertamento, riferiti a distinte annualità, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente la violazione dell’art. 110 comma 7 del TUIR in tema di Transfer Pricing e quindi l’indeducibilità di costi sostenuti per l’acquisto di materie prime dalla consociata, in quanto effettuati, a dire dell’Amministrazione Finanziaria, ad un prezzo superiore al cd. “valore normale”.
La Corte Suprema ha dato atto che, nella fattispecie, il Giudice di secondo grado aveva correttamente utilizzato, per l’individuazione del c.d. valore normale, invece del metodo del margine netto della transazione (cd TNMM, gradito all’Amministrazione Finanziaria), il metodo CUP (Comparable Uncontrolled Price). In tema di Transfer Pricing, si legge nella pronuncia del Giudice di legittimità, “questa Corte ha ritenuto utilizzabili anche altri criteri, ed in particolare il criterio del margine netto della transazione (c.d. TNMM), a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività (cfr. Cass. 31 gennaio 2024, n. 2853). Secondo la Corte di Cassazione “deve tuttavia ritenersi che sia rimasta una preferenza implicita per il metodo CUP, che comporta un onere di specifica motivazione delle ragioni per cui si preferiscono altri metodi, nella specie TNMM (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29 settembre 2010, pag. 6). Tra l’altro, prosegue la Corte di Cassazione “il D.M. 14 maggio 2018 (recante “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento”), all’art.4, comma 3, ha previsto espressamente una preferenza per i metodi tradizionali e in particolare per il metodo di confronto del prezzo, ove praticabile”
