Nessuna segnalazione a sofferenza nella centrale rischi Bankitalia per le imprese che abbiano subito gli effetti della crisi da Covid-19
- Con l’art. 37 bis, in sede di conversione con legge 5 giugno 2020 n. 40 del D.L. dell’8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Decreto liquidità”) è stata disposta, quantomeno fino al 30 settembre 2020, la sospensione delle segnalazioni a sofferenza in centrale rischi Bankitalia per le imprese che risultino beneficiare delle misure di sostegno finanziario di cui all’art. 56 comma II del D.L. del 17 maggio 2020 n. 18.