202510.22
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La responsabilità del direttore dei lavori

Con sentenza pubblicata il 1 ottobre 2025 il Tribunale di Bari, accogliendo l’opposizione formulata dall’avv. Roberto Massarelli, nell’interesse di una società che aveva commissionato lavori di ristrutturazione di opificio industriale, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal Direttore dei Lavori per il saldo delle sue competenze rimarcando alcuni principi operanti in materia di responsabilità della D.L.

Il Tribunale ha confermato innanzitutto la fondatezza delle censure mosse dal committente sulla non idonea attività di vigilanza del cantiere, da parte del Direttore dei Lavori.

Ha poi precisato, a proposito dell’intensità dell’attività di controllo sul cantiere a cui è tenuto il Direttore dei Lavori, che detta attività, pur non dovendo esplicarsi in una forma di “presenza continua e giornaliera sul cantiere”, implica comunque l’obbligo di assicurare “periodiche visite e contatti diretti con gli organi dell’impresa” al fine di assicurare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte.

E’ interessante il passaggio della sentenza in cui, partendo dalla distinzione – in tema di responsabilità professionale tra “obbligazione di mezzi e obbligazioni di risultato”, atterra in qualche modo per la D.L. su un terreno intermedio. In particolare il Tribunale, pur ritenendo che la prestazione del Direttore dei Lavori – in quanto attività professionale – implichi un’obbligazione di mezzi e non di risultato, aggiunge che comunque la D.L. deve “utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire”.

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