Il peggio del peggio sul fronte dellâusura bancaria. Accogliendo le istanze dellâavv. Massarelli, il Tribunale di Bari, con ordinanza del 2/11/2021, ha disposto una CTU contabile tuttâaltro che consueta nel contenzioso bancario, finalizzata cioè allâaccertamento della c.d. âusura concretaâ. Si tratta di unâipotesi di usura – poco esplorata in giurisprudenza â disciplinata dallâart. 644 comma 4 c.p., che si consuma anche senza il superamento del tasso soglia ex L. 108/96 e per la quale è sufficiente lâapplicazione di un tasso superiore a quello âmedio praticato per operazioni similariâ. Eâ tuttavia necessario che la banca finisca per lucrare vantaggi âsproporzionatiâ rispetto alla prestazione di danaro erogata, e soprattutto che si approfitti delle âcondizioni di difficoltĂ economiche e finanziarieâ del cliente. Ă una forma di usura che entra nelle stanze buie delle politiche di gestione del credito.
Lâusura c.d. âconcretaâ si differenzia nettamente da quella âpresuntaâ (questâultima legata al superamento del c.d. tasso soglia, fissato con decreti ministeriali, ai sensi della L. 108/96). Lâusura âconcretaâ sussiste quando, indipendentemente dal superamento del c.d. tasso soglia, si verifichino le seguenti tre condizioni: a) il superamento del tasso medio praticato per operazioni similari, b) la sproporzione tra oneri applicati dalla banca al cliente e prestazione di danaro, o altra utilitĂ conseguita dal cliente, c) quando il cliente versi in condizioni di difficoltĂ economica o finanziaria.
Quanto al requisito del superamento del tasso medio praticato per operazioni similari, la giurisprudenza di legittimitĂ e di merito, è orientata ad utilizzare, come parametro di riferimento, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) pubblicato trimestralmente ex L. 108/1996. Quanto invece al requisito della sproporzione tra oneri applicati e prestazione di danaro erogata, sempre secondo gli ultimi insegnamenti della giurisprudenza di legittimitĂ e di merito, occorrerebbe fare riferimento al costo del finanziamento e dunque a tutte le spese ed oneri collegati allâerogazione del credito, esclusi quelli per imposte e tasse.
In questo senso, è stato osservato in dottrina, costituisce un utile criterio di riferimento, il parametro offerto dallâart. 1448 cc.
La âcondizione di difficoltĂ economicaâ, secondo lâindirizzo della Suprema Corte, deve essere rilevata avendo riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquiditĂ , a fronte di una condizione patrimoniale che può anche essere nel complesso sana. Al contrario, la âcondizione di difficoltĂ finanziariaâ, investe lâinsieme delle attivitĂ patrimoniali del soggetto passivo ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni.
