Accogliendo le istanze dellâavv. Roberto Massarelli, con ordinanza del 23 giugno 2021, il Tribunale di Bari, in sede di opposizione a precetto, ha sospeso lâefficacia esecutiva del titolo (il contratto di mutuo) dal momento che, a parte ogni valutazione sullâesistenza della morositĂ , la societĂ che affermava di aver acquistato il credito della banca, non aveva provato la propria legittimazione e dunque la titolaritĂ del credito.
Lâordinanza, resa in sede cautelare, in seguito ad opposizione a precetto ex art. 615 cpc, si inserisce nel filone giurisprudenziale che ritiene la carenza di legittimazione attiva delle societĂ cessionarie dei crediti delle banche, nel caso in cui non sia stato prodotto il contratto da cui risulti la cessione del credito in loro favore.
In particolare, si legge nellâordinanza âa fronte dellâespressa e specifica contestazione della titolaritĂ del credito da parte dellâopponente, la parte opposta, cessionaria in blocco dei crediti della cedente ex art. 58 TUB, si è limitata a produrre il solo avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, senza, tuttavia, allegare il relativo atto di cessione; la pubblicazione del predetto avviso, provando esclusivamente lâavvenuta notificazione della cessione al debitore ex art. 1264 c.p.c., non esonera il cessionario, in presenza di specifiche contestazioni da parte del debitore ceduto, dallâonere di provare lâeffettiva cessione del credito, attraverso la produzione del relativo atto contrattuale. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtĂš di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In ordine alla valenza probatoria da riconoscere alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti in blocco, va evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell’intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all’art. 1264 c.c., ai fini quindi dell’efficacia dell’atto, ma non è di per sĂŠ prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l’allegazione del relativo contrattoâ
