Con sentenza dellā8/3/2021 il Tribunale di Bari, condividendo la tesi difensiva svolta dallāavv. Roberto Massarelli, ha accolto una domanda revocatoria āsui generisā: ha revocato cioĆØ unāoperazione di spossessamento immobiliare, sebbene, allāepoca dellāoperazione medesima, non esistesse ancora alcuna ragione di credito in capo al soggetto che aveva poi agito in revocatoria.
Il Tribunale, nel dichiarare lāinefficacia del trasferimento immobiliare āde quoā, ha ritenuto che fosse comunque possibile invocare il consilium fraudis in capo ai protagonisti della transazione immobiliare, ancorchĆØ il debito non fosse ancora insorto in capo al soggetto disponente. A tal fine il Tribunale ha valorizzato una serie di indici presuntivi della più generale crisi economica e patrimoniale in cui si trovata il disponente, allāepoca del trasferimento immobiliare, non ritenendo impeditiva allāaccertamento della āscientia decotionisā la circostanza che, allāepoca, il credito non fosse ancora insorto in capo al soggetto che aveva poi agito in giudizio. In subjecta in materia la Cassazione ha ribadito, anche di recente che, ai fini dellāaccoglimento della domanda revocatoria, occorre comunque procedere ad una valutazione complessiva degli elementi presuntivi della conoscenza dello stato di crisi dovendosi per altro valutare anche il modo in cui quegli elementi si combinano tra loro (Cass. Civ 30/10/2020 n. 24160). La pronuncia del Tribunale di Bari, per altro, ha qualificato come donazione lāatto di disposizione immobiliare āde quoā sebbene diversamente qualificato dai protagonisti stessi dellāoperazione immobiliare. In effetti, per pacifica giurisprudenza, il ānomen iurisā dato dalle parti allāatto impugnato, non ĆØ vincolante per il Giudice, il quale ha il potere/dovere di individuare sia lāoggetto, sia la natura che gli effetti del negozio oggetto della domanda revocatoria (Cass. 16939 del 27/6/2018). Lāaccertamento della natura gratuita o onerosa dellāatto impugnato per revocatoria, costituisce infatti apprezzamento del Giudice di merito che, se compiutamente motivato, sfugge al sindacato di legittimitĆ (Cass. Civ. 6532 dellā11/7/1994. Trib. di Vicenza sent. 882 del 10/5/2016)