Solo il cliente può invocare la nullità del contratto bancario
La Corte di Appello di Bari con sentenza del 9 dicembre 2020, accogliendo l’impugnazione formulata dall’avv. Roberto Massarelli, ha chiarito che “in materia di contratti bancari, l’omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall’art. 117, comma 3, d.lgs. n. 385/1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (cfr. Cassazione civile sez. I – 29/11/2018, n. 30885). Il difetto di forma scritta del contratto di affidamento avrebbe potuto essere eccepito solo dal cliente, nel cui interesse è prescritta”
